CERTIFICATO MEDICO per ATTIVITA’ NON AGONISTICA

3 Giugno 2020

Servizio rivolto ai tesserati Stilelibero SSD srl

Prenotazioni in segreteria.

Date disponibili Giugno

Martedì 16 | dalle 18 alle 20.30
Martedì 23 | dalle 18 alle 20.30
Martedì 30 | dalle 18 alle 20.30

 

Idoneità sportiva non agonistica

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).

Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica):

  1. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
  2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto 2, ha chiarito che per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate.

Oltre a quanto sopra, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà (inizialmente entro il termine del 31 ottobre 2015, poi prorogato, dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015, al 31 maggio 2016) sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:

  • i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
  • i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
  • i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Circolare è stata emanata dal CONI, 10 giugno 2016 – prot. 6897/16